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FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo è una misura che ha la funzione, mediante l’apposizione di un
“blocco” sul bene mobile registrato del contribuente (debitore), di avere soddisfazione sul contribuente che ha evaso crediti erariali, oppure multe relative ad infrazioni del codice della strada.
A seguito della contestazione del mancato pagamento della cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha a disposizione uno strumento, costituito proprio dal fermo amministrativo, che consente il blocco di beni mobili registrati.
Con tale blocco vengono vietati:
Possono essere poste a fermo non solamente le automobili, ma anche moto e barche!
NOTIFICHE E ATTI DI PREAVVISO
L’Agente della Riscossione, decorsi, 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, può disporre il blocco dei beni mobili iscritti in Pubblici registri del debitore.
In qualsiasi caso, prima dell’iscrizione del fermo amministrativo, viene garantito al soggetto interessato un preavviso di almeno 30 giorni mediante l’invio di un c.d. “atto di preavviso”.
Qualora mancassero queste notifiche, il fermo può definirsi illegittimo.
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione da esecuzione al blocco mediante iscrizione del relativo Provvedimento nel Pubblico registro mobiliare.
INAPPLICABILITA’ FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo dei veicoli, non è applicabile nei confronti del debitore imprenditore, professionista o artigiano qualora il bene mobile oggetto di fermo, sia indispensabile e quindi strumentale allo svolgimento della propria attività d’impresa o della professione. Nel caso in cui il fermo venisse comunque applicato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il debitore deve dimostrare che tale veicolo è per lui strumentale all’attività di impresa o di lavoro autonomo.
CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo può essere cancellato o sospeso.
La cancellazione si ha solo a seguito del pagamento integrale delle somme contestate dall’ Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Diversamente la sospensione si può verificare in seguito alla richiesta di rateizzazione da parte del debitore nei 30 giorni successivi la notifica dell’atto di preavviso. La misura cautelare, dunque, è solo sospesa, non cancellata e l’eventuale revoca del fermo e la sua estinzione si verificheranno solo nel momento in cui viene estinto l’intero debito.
IMPUGNAZIONE
Sia il preavviso di fermo auto che il fermo amministrativo sono atti impugnabili. Si ritiene che il termine entro cui presentare detto ricorso è di 60 giorni dalla notifica, così come per tutti gli altri atti notificati dall’Agente della riscossione esattoriale. Bisogna però individuare con attenzione quali sono i motivi di impugnazione al fine di non incorrere
in una successiva condanna alle spese processuali.
Se hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo o un fermo amministrativo ed HAI
ULTERIORI DOMANDE SULL’ARGOMENTO NON ESITARE A CONTATTARCI!!!
In allegato un esempio di fermo amministrativo effettuato su 5 mezzi.
Modello di fermo amministrativo SCARICALO ORA
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