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Nessun rimborso IVA per le migliorie sui beni di terzi
No rimborso IVA per migliorie su immobili in comodato
Il rimborso dell’eccedenza IVA relativa a spese per migliorie su beni immobili in comodato non spetta in quanto trattasi di operazioni non riconducibili alla fattispecie di acquisto di beni ammortizzabili.
Ancora una volta a stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10110 del 28 maggio 2020.
Ed infatti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini della detrazione IVA non determina un automatico riconoscimento del diritto al rimborso, che – ricordiamolo – costituisce una mera facoltà, peraltro di natura eccezionale.
Di seguito il fatto storico alla base della controversia.
(Per approfondire…“IVA: detraibile sulla ristrutturazione di immobili di terzi, purchè strumentale” di Gianfranco Antico)
Il caso
Una società richiedeva il rimborso dell’IVA per l’eccedenza dell’imposta detraibile in relazione a spese sostenute per il miglioramento di beni immobili di proprietà di terzi e detenuti dalla contribuente in comodato.
L’Agenzia delle Entrate declinava la suddetta richiesta.
Avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate la società proponeva ricorso, il quale, tuttavia, veniva rigettato sia dalla CTP sia dalla CTR.
Il Giudice dell’appello motivava il rigetto perché in costanza non di “un’imposta assolta per l’acquisto di beni ammortizzabili”, bensì di “imposta per beni di terzi non autonomamente separabili al termine del periodo di utilizzo”.
Avverso la decisione la società proponeva ricorso per Cassazione lamentando, in principalità, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, terzo comma lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver escluso il diritto della società al rimborso dell’eccedenza dell’IVA detraibile in quanto relativa all’acquisto di beni non ammortizzabili, benché fosse stata accertata l’inerenza del relativo costo.
La censura veniva ritenuta priva di pregio dalla Corte di Cassazione che respingeva il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Evidenziano gli ermellini che:
“l’art. 30, terzo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, prevede la facoltà del contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile all’atto della presentazione della dichiarazione in presenza di
alcune condizioni, alternativamente previste, tra cui quella per cui tale eccedenza si riferisca all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili (lett.c)”.
Requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso IVA
Il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile richiede il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione.
Sussistenza di atto di acquisto
Quanto al primo requisito, rileva l’acquisizione, in via definitiva, “dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo, e dei relativi rischi (disponibilità economica del bene)”.
Ne consegue che il bene acquisito in leasing è equiparabile al bene acquistato, mentre una siffatta assimilazione va esclusa con riferimento al bene ammortizzabile acquisito in nuda proprietà.
Questo perché difetta il potere di godimento e di utilizzo del bene medesimo, ovvero quel potere di fatto sul bene necessario per l’utilizzo dello stesso in funzione degli scopi dell’impresa.
Natura di bene ammortizzabile
In relazione, invece, al secondo requisito, la Corte così si è espressa:
“sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
Il concetto di “strumentalità” non è sovrapponibile con quello di “ammortizzabilità”, infatti, un bene ammortizzabile è necessariamente un bene strumentale, ma non viceversa.
Ebbene, nel caso de quo l’imposta non si riferisce all’acquisto di beni, bensì alla realizzazione di opere di miglioramento su beni immobili di proprietà di terzi: in quanto tale, non rientra nella previsione dell’art. 30, terzo comma, D.P.R. n. 633 del 1972.
Concludono i giudici di legittimità ricordando che il diritto al rimborso costituisce una facoltà di natura eccezionale prevista al sol fine di consentire agli operatori economici che effettuano operazioni di investimento un più veloce recupero dell’imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria.
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