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Compensi incentivanti la produttività: tassazione separata o ordinaria?
Emolumenti legati ad obiettivi aziendali erogati ai dipendenti in un periodo successivo: tassazione ordinaria o separata?
Redditi da lavoro dipendente e tassazione separata
Inoltre, in precedenti documenti di prassi (Risoluzioni 3 dicembre 2002, n. 379/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E), in merito alla modalità di tassazione dei compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell’anno successivo a quello di competenza, è stata esclusa la tassazione separata, estendendo il concetto di ritardo fisiologico alle annualità non immediatamente successive quelle l’erogazione, qualora ciò avvenga con una tempistica costante.
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone:
“Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”.
Alle progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto; ed infine compensi professionali ai professionisti legali.
La soluzione che l’Istante ha proposto all’Ente prevede che tutte le somme, riferite a periodi d’imposta precedenti, corrisposte a seguito della sottoscrizione di contratti integrativi, nonché di atti amministrativi, ancorché relative al sistema premiante, vadano assoggettate al regime della tassazione separata.
Il parere dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate Riscossione risponde all’interpello sottolineando che secondo principio di cassa, sancito dall’articolo 51 del Tuir, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, detto articolo prevede che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Pertanto, affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primo luogo, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, questo ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, ovvero sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica.
Infatti, poiché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, è evidente che gli emolumenti connessi al risultato verranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, pertanto, non possono essere considerati come arretrati nel senso sopra indicato (cfr. risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E).
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemente dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Di conseguenza, in relazione alle tipologie di emolumenti illustrati dall’ Istante si è dell’avviso che qualora l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente” si applica la tassazione separata.
Per quanto concerne, invece, alle altre due tipologie di emolumenti, qualora il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir si applica la tassazione ordinaria.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può
recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, l’Ente ha osservato che ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il dies a quo da cui far decorrere il termine di quarantotto mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
Pertanto, l’Ente istante, ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini descritti, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
Fonte: Agenzia Entrate Riscossione – Risposta all’interpello n. 223 del 29/3/2021
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