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Contributi a ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori: trattamento contabile e fiscale
In tema di contributi a ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, si segnala un recente parere del Fisco sulla gestione contabile e fiscale dei contributi concessi dallo Stato. Nel caso in esame, l’autotrasportatore dichiarava di avere ricevuto, nel corso del 2019 e 2020, delle somme di denaro a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi di Genova: tali contributi confluiscono nel reddito d’impresa?
Trattamento contabile e fiscale del contributo crollo Ponte Morandi
L’istante chiedeva di sapere quale fosse la natura giuridica, il trattamento fiscale e i criteri di contabilizzazione da applicare a tali contributi a ristoro delle maggiori spese sostenute quale autotrasportatore, e se le stesse, posta la loro irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, potessero essere assimilate ai contributi disciplinati dall’articolo 3, comma 2 dello stesso decreto-legge n. 109 del 2018.
L’istante riteneva che la mancanza di indicazioni nella legge del regime fiscale applicabile ai ristori in argomento e la mancata effettuazione della ritenuta d’acconto (4%) prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, fossero circostanze indicative della volontà del legislatore di voler escludere dalla tassazione gli aiuti in questione.
Tassazione sì o no
L’istante intendeva considerare i contributi ricevuti negli anni 2019 e 2020 come ricavi non imponibili e applicare, in dichiarazione dei redditi, lo stesso trattamento previsto per i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, indicandoli sia tra i componenti positivi che tra i componenti negativi.
Per quanto riguarda, invece, l’indicazione come Aiuto di Stato, lo stesso, a detta dell’istante, non verrebbe esposto in quanto privo del relativo codice identificativo.
L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, da ultimo modificato, dall’articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – emanato a seguito dell’evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) di Genova – prevede che:
«Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato».
Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all’attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili (di seguito, decreto attuativo).
Contributi a ristoro delle maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori in dichiarazione dei redditi
Con riferimento al quesito posto dall’istante, secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza di un’espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile.
Al riguardo si rileva che, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Tuir):
«sono considerati ricavi (…):
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».
I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’articolo 88 del Tuir in base al quale:
«Sono inoltre considerati sopravvenienze attive (…):
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato».
Come precisato con la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione.
I contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento.
Ciò posto, si evidenzia che la legge n. 130 del 2018, richiamata in premessa e istitutiva del beneficio in esame, precisa che la funzione del contributo è «consentire il ristoro delle maggiori spese» affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo del Ponte Morandi.
Con il decreto attuativo, inoltre, si precisano che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:
«a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche
dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi».
Il parere dell’Agenzia Entrate
Ciò premesso, secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza dal reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità dello stesso è quella chiaramente di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici in ragione delle difficoltà causate dall’evento sopra menzionato, si ritiene che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle richiamate regole di determinazione dettate dal TUIR.
Non risulta conferente, peraltro, il rinvio all’articolo 3, comma 2 del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109 poiché lo stesso fa riferimento ai «privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento…».
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