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Donazione della nuda proprietà delle quote societarie ai discendenti e al coniuge
In caso di donazione della nuda proprietà delle quote societarie ai discendenti e al coniuge sussiste l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni.
Ma a quali condizioni? E quando cessa?
L’Agenzia delle Entrate sull’esenzione dall’imposta sulle donazioni
Con la risposta all’interpello n. 38/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di quote societarie ai discendenti e al coniuge.
In particolare, si sofferma sull’applicabilità della predetta anche alle donazioni aventi ad oggetto la nuda proprietà.
Norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990.
Esso statuisce che:
“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso [..].”
Trattasi, come facilmente intuibile, di un’esenzione volta ad agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, richiedente come condizione che i beneficiari della donazione proseguano l’attività e mantengano il controllo della società per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Ebbene, l’AdE chiarisce che, affinché operi l’esenzione, tali requisiti devono essere mantenuti anche nel caso di donazione della nuda proprietà di quote societarie.
Ma come si delinea il “controllo di diritto” in questo caso? A chi spetta?
L’interpellante, titolare di un pacchetto azionario di una società con sede in Italia e di nazionalità italiana, intende donare ai propri figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà della sua quota, riservando per sé l’usufrutto vitalizio.
Aggiunge, inoltre, che, ex art. 2352, comma 1 codice civile, intende contestualmente attribuire ai figli, donatari, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria della suddetta società, specificando che lo stesso verrebbe esercitato da questi ultimi a mezzo di un rappresentante comune da nominarsi al momento della donazione.
Infine, l’istante fa presente che l’atto di donazione conterrebbe la dichiarazione circa la volontà dei donatari di mantenere il controllo della società per un periodo di almeno cinque anni dalla data del suddetto trasferimento.
L’istante, premesso quanto sopra, chiede di conoscere se sia applicabile all’atto di donazione, l’esenzione dall’imposta de qua.
Per rispondere a detto interpello l’Agenzia richiama la Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E, la quale, specificando l’ambito applicativo della norma, dà una definizione del “controllo di diritto” di cui all’art. 2359, primo comma, n.1 codice civile.
Sussiste il predetto controllo – spiega l’Ente – quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Aggiunge, poi, ai sensi dell’articolo 2351 del c.c, che:
“Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”.
Normalmente, dunque, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria spetta all’usufruttuario; tuttavia, la citata disposizione non preclude la facoltà di stabilire, con apposito accordo, una diversa attribuzione del diritto di voto (ad esempio, come, nel caso di specie, ai nudi proprietari in comproprietà).
Intendendo il donante trasferire la nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza, unitamente al diritto di voto, si ritiene integrato, ai fini della fruizione del beneficio dell’esenzione, il presupposto della sussistenza, in capo ai beneficiari, di una situazione di controllo di diritto, come stabilisce l’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
Il controllo societario, infatti, verrà trasferito ai donatari-nudi proprietari, in virtù di una convezione ex articolo 2352, comma 1 del C.C., da stipularsi contestualmente all’atto di donazione.
Da ultimo, si evidenzia, tuttavia, che, poiché il controllo societario deriva dal possesso, in comproprietà, dei diritti di nuda proprietà di partecipazioni societarie con diritto di voto, il venir meno della comunione prima del decorso dei cinque anni dal trasferimento delle quote comporterebbe la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio, con pagamento dell’imposta nella misura ordinaria della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
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