Gli investimenti da trading online: responsabilità penale dei falsi intermediari e la
prevenzione delle truffe
Il trading online attrae milioni di italiani, ma nasconde insidie pericolose. Truffe e intermediari abusivi mettono a rischio i risparmi di molti investitori. Scopri come riconoscere i segnali di pericolo, evitare le frodi e investire in sicurezza con intermediari autorizzati.
Secondo un articolo di Finanza Digitale, in Italia il volume di affari da trading online riguarda 6,7 milioni di persone.
Tale pratica tuttavia presenta diversi rischi, che analizzeremo nel dettaglio: l’attenzione deve essere alta, dal momento in cui, secondo i dati pubblicati dalla Polizia Postale per il 2023, le truffe legate al trading online hanno generato profitti illeciti superiori a 109 milioni di euro.
L’ investitore medio infatti spesso non è a conoscenza del fatto che tutti gli intermediari che propongono operazioni di trading online debbono essere in possesso di una specifica autorizzazione della CONSOB o dall’autorità finanziaria dello Stato in cui hanno sede, come previsto dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).
Sul sito della CONSOB e sul sito della Banca d’Italia, infatti, è possibile consultare l’elenco degli intermediari finanziari abilitati e, in questo modo, limitare le possibilità di truffa da trading online.
L’art. 166 comma 2 TUF prevede la punibilità con la reclusione per chiunque eserciti…
…“l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’art. 31”.
Non è nemmeno necessario, per il perfezionamento del reato, che l’intermediario abusivo abbia ottenuto un profitto oppure abbia gestito le somme affidate nell’interesse esclusivo dell’investitore, come specifica la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V., n. 22597/2012:
“Non ha rilevanza in quale modo – fedele o infedele – sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori”.
Molto frequentemente, assieme al reato di abusivismo, coesiste anche il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., dato l’ingiusto profitto che caratterizza l’attività del trader. Egli, infatti, è solito promettere facili guadagni a seguito di investimenti di denaro sempre maggiori. Per dirla infatti sempre con Cassazione, Sez. V, 22597/2024:
“Il mancato effettivo investimento o comunque l’infedele gestione dei risparmi del contraente si è rivelata inoltre come attività realizzatrice, unitamente a specifici artifici e raggiri, ipotesi del reato di truffa”.
Il modus operandi dei truffatori nel campo del trading online è sempre lo stesso: inizialmente convincono l’investitore a consegnare loro una piccola somma di denaro, molto spesso anche attraverso l’iscrizione a piattaforme di gestione estremamente intuitive, che tuttavia servono al truffatore per controllare la situazione economica del cliente e, soprattutto, per sottrarre le credenziali degli home banking.
Dato che il piccolo investimento solitamente sembra fruttare, il falso intermediario comincerà a chiedere via via somme più ingenti e alla fine il risparmiatore non è più in grado di accedere alla somma di denaro investita.
Da quel momento iniziano le truffe di ritorno: l’investitore si accorge della truffa e comincia a chiedere indietro le somme investite. In questo momento il falso intermediario chiede ulteriori somme di denaro per sbloccare l’investimento: l’investitore cede, volendo almeno cercare di recuperare il capitale investito.
Nonostante questo, è possibile effettuare investimenti da trading online, senza incorrere in truffe: basta infatti affidare i risparmi, a seguito di una corretta informazione del rischio da parte del soggetto interpellato, a quegli intermediari o banche autorizzati dalla CONSOB, da CySec o da FCA.
In caso contrario, l’intermediario non è autorizzato a compiere investimenti da trading online e l’operazione proposta al risparmiatore si configura molto probabilmente come una truffa ai suoi danni
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