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Il pagamento IMU sugli impianti fotovoltaici
SENTENZA INNOVATIVA!
IMU sugli IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La diffusione di strumenti utili alla produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di risorse rinnovabili ha portato gli operatori di questo settore a porsi delle domande sulla loro rilevanza fiscale.
Tra questi strumenti, quelli più diffusi e che fanno sorgere, per la complessità della materia stessa, maggiori interrogativi, sono sicuramente gli impianti fotovoltaici.
La loro disciplina risulta particolarmente articolata poiché prende in considerazione diversi elementi (tra cui la qualificazione catastale e la destinazione dell’energia prodotta) e non sempre offre risposte precise.
PREMESSA
Prima di procedere all’analisi di una questione particolarmente ostica e non ancora del tutto risolta, rappresentata da un particolare caso di pagamento dell’IMU sugli impianti fotovoltaici, è necessario tracciare il perimetro della disciplina partendo, in questo caso, dall’Appendice 2 delle linee guida operative per la redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Marche relativa alle “Modalità operative per l’accatastamento degli impianti fotovoltaici”.
Già nelle prime pagine del documento, viene proposta una distinzione tra “impianti posti su edifici o realizzati in aree di pertinenza di unità già censite al catasto fabbricati” da una parte, e “impianti fotovoltaici censibili come unità immobiliari autonome” dall’altra.
Installazioni fotovoltaiche su unità già censite.
Nel caso di installazioni fotovoltaiche su unità già censite, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione delle stesse al catasto e nemmeno della variazione di unità immobiliare autonoma qualora venga soddisfatto almeno uno dei 3 requisiti previsti, ovvero:
1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico installato non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dell’impianto stesso;
2. la potenza nominale complessiva, espressa sempre in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite all’impianto;
3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume determinato dall’intera area destinata all’intervento e dall’altezza dell’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi deve essere inferiore ai 150m3.
L’integrazione di almeno uno di questi requisiti, fa sì che venga a meno l’obbligo di accatastamento degli impianti fotovoltaici come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili a impianti di pertinenza degli immobili e per questo privi di autonoma rilevanza catastale.
Solo quando la presenza dell’impianto fotovoltaico incrementi il valore capitale dell’unità immobiliare principale in misura uguale o superiore al 15%, è necessario rivedere il classamento e la rendita della stessa.
Qualora gli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche siano strumentali ad attività agricole, è attribuita la categoria catastale “D/10- fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”.
Impianti fotovoltaici da censire autonomamente
Nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano da censire autonomamente, in quanto centrali di produzione di energia elettrica, questi possono rientrare o nella categoria “D/1-opifici”o nella categoria “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.
In questo caso la loro rendita è oggetto di stima diretta.
Dopo aver tracciato i profili essenziali della disciplina è possibile procedere all’analisi di un particolare caso consistente nel pagamento dell’IMU su un impianto fotovoltaico con le caratteristiche di mera pertinenza e che impiega l’energia ottenuta per l’autoconsumo.
Il caso oggetto di lite: impianto fotovoltaico considerato bene autonomo anche se posizionato sul tetto.
Il Comune in cui questo immobile è situato, considera come bene immobile autonomo l’impianto fotovoltaico, nonostante lo stesso sia posizionato sul tetto.
In considerazione di quanto contenuto negli artt. 2 comma 1, D.Lgs. 504/92 e 817 codice civile, la qualificazione offerta dal comune, però, appare errata.
La prima disposizione, infatti, ci offre una definizione di “fabbricati e aree” ai fini
dell’applicazione dell’imposta (IMU), evidenziando che:
“a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.
L’art. 817 codice civile ci offre, invece, la definizione di pertinenza:
“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
Senza alcun dubbio, gli impianti oggetto della controversia possono considerarsi a
servizio dell’immobile in quanto l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo.
Dalla lettura combinata di queste due disposizioni, dunque, la classificazione offerta dal Comune risulta errata.
Alcuni pareri contrastanti
A sostegno di questa tesi è utile riportare anche quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia Entrate n. 27 del 13.06.2016:
“Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”.
La sentenza 125/23/2020 della Commissione provinciale di Milano sembra, però, ribadire il contrario.
In tale documento viene affermata l’autonoma tassabilità a fini Imu degli impianti fotovoltaici, che sono da qualificarsi come beni immobili ex art. 812 cc. poiché questo considera beni immobili tutti i manufatti incorporati al suolo.
Viene infatti riportato che:
“le centrali elettriche fotovoltaiche presenti sui tetti dei fabbricati, costituiscono manufatti stabilmente infissi nel suolo, sia pure mediatamente attraverso l’irreversibile collegamento con l’edificio su cui insistono, dovendosi radicalmente escludere che possa considerarsi come bene mobile”.
Questa sentenza viene però smentita da una successiva pronuncia n. 1036 del 14.12.2021 della Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, sezione/collegio 3, nella quale si chiarisce che:
“Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.”
Anche una più recente sentenza, la n. 162/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, si esprime in questo senso.
La motivazione è di per sé chiara ed esplicativa ma anche molto sintetica e per questo è utile riportarla interamente:
“Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, ai fini dell’IMU si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.Nel caso di specie, deve solo essere considerato che, l’impianto fotovoltaico in esame è posto in copertura (sul tetto) del fabbricato principale, senza alcun autonomo accesso, essendo posto all’interno dello stesso fabbricato un semplice inverter per il controllo e la gestione dell’energia elettrica.
L’impianto non può, allora, essere dotato di autonoma rendita catastale, essendo semplice pertinenza a destinazione dell’immobile principale.
Non sussiste, dunque, in assoluto il presupposto impositivo.”
Si può concludere, quindi, che l’inquadramento in una categoria piuttosto che in
un’altra, risulta essenziale ai fini dell’applicazione della disciplina corretta ovvero
quella delle installazioni fotovoltaiche già censite piuttosto che quella degli impianti fotovoltaici da censire autonomamente.
Solo una volta avvenuto il corretto inquadramento si potrà poi stabilire se gli impianti fotovoltaici siano o meno soggetti ad IMU.
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