Imposta di successione in caso di trust testamentario:

Come si applica l’imposta di successione?

Come si applica l’imposta di successione al trust testamentario? Quali sono gli obblighi del trustee per
quanto riguarda la presentazione della dichiarazione di successione? Ecco una recente risposta del
Fisco ad un interpello sul tema….

Imposta di successione in caso di trust testamentario

Con recente risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello proposto da un trust in persona del trustee in riferimento all’applicazione dell’imposta di successione.
In modo particolare il trustee, quale soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione e dopo aver incaricato un notaio per l’esperimento degli adempimenti, chiedeva all’Agenzia chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione.

Il dubbio: trust testamentario istituito nel 2021
Il Trust istante è stato istituito in Italia nel 2021 da una Disponente residente in Italia ed è regolato dalla Legge di Jersey del 1984. Beneficiario del Trust è il figlio della Disponente o, in mancanza di questi, la coniuge dello stesso e, in mancanza anche di questa, una fondazione, mentre la durata del trust è fissata al compimento del settantacinquesimo anno di età del Beneficiario o al 31 dicembre 2050 nel caso della fondazione.
Secondo il testamento della Disponente, deceduta nel 2022, il Trust è l’erede universale della stessa.
Il Trustee, nel formulare l’interpello, proponeva una soluzione secondo cui l’imposta di successione non andrebbe applicata al caso di specie, in quanto non si sarebbe prodotto alcun arricchimento nella sfera giuridica del Trustee e che l’imposta ipotecaria e catastale andrebbe applicata in misura fissa.

Con riferimento all’imposta di successione, infatti, il Trustee cita la circolare del 20 ottobre 2022 n. 34/E, che, accogliendo il principio di tassazione in uscita, afferma che l’imposta di successione e donazione e delle imposte ipotecaria e catastale sono dovute in maniera proporzionale dal momento in cui i beni segregati vengono attribuiti ai beneficiari, poiché il trustee è solamente tenuto ad amministrare e custodire il fondo in regime di segregazione patrimoniale.

Per quanto attiene alla dichiarazione di successione, l’Istante affermava di poter produrre la stessa in modalità cartacea presso l’Ufficio competente, in linea con quanto affermato da un risposta FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 5 aprile 2023, secondo cui la presentazione telematica della dichiarazione di successione può avvenire soltanto a condizione che il trustee sia una persona fisica e non rientri tra gli eredi e che nel testamento non siano indicati ulteriori soggetti destinatari di beni che non siano il trust o i suoi beneficiari, ma se la dichiarazione telematica non può essere presentata, è possibile presentare la domanda cartacea presso l’Ufficio competente in base all’ultimo domicilio del de cuius.

Inoltre, se il calcolo delle imposte catastali e di registro avviene in misura fissa, non è
possibile inviare la dichiarazione per via telematica.

La soluzione del Fisco per l’applicazione dell’imposta di successione
L’Agenzia aderisce ad entrambe le soluzioni prospettate dal contribuente.
Per quanto attiene alla questione inerente all’applicazione dell’imposta di successione e delle imposte catastali e di registro, l’amministrazione finanziaria, dopo aver ricostruito la disciplina giuridica del trust (art. 2 Convenzione dell’Aja, ad opera della legge 364/1989), cita la circolare del 20 ottobre 2022 n. 34/E, richiamata anche dal contribuente, secondo cui il trustee è tenuto ad amministrare e custodire i beni in vista di un trasferimento degli stessi ai beneficiari del trust.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione, con ordinanza del 07/02/2020 n. 2897 afferma che: “l’imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n.262 del 2006, art.2, comma 47, così come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”

La gestione di imposte di registro e ipocatastali
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate afferma che non si applica l’imposta di successione al Trust istante, mentre l’imposta di registro e l’imposta catastale sono dovute solamente in misura fissa: l’applicazione dell’imposta di successione e delle imposte catastale e di registro in misura proporzionale saranno dovute solamente nel momento in cui i beni entreranno nella sfera giuridica del Beneficiario.

Per quanto attiene alla questione inerente la presentazione cartacea all’Ufficio competente in base all’ultimo domicilio del de cuius, l’Agenzia, tenuto conto che non è possibile presentare la dichiarazione telematica se le imposte di registro e ipotecaria sono dovute in misura fissa, conferma al Trustee di procedere con la dichiarazione cartacea da effettuarsi mediante modello 4, come indicato dalla FAQ del 5 aprile 2023.

Fonte: Agenzia Entrate,
Risposta n. 90/2024

A cura di Andrea Ziletti

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