In data 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha (finalmente) approvato il c.d. Decreto Ristori ter (“Decreto”), con ciò apportando ulteriori migliorie a quanto già previsto dai cc.dd. Decreto Ristori e Decreto Ristori bis.
Stando alla bozza in circolazione, in attesa della relativa pubblicazione, il Governo si sarebbe limitato ad intervenire sui temi più caldi del momento, concentrandosi sulle seguenti macro aree:
- misure di sostegno Covid-correlate, a favore dei settori produttivi maggiormente colpiti (articoli da 1 a 9bis);
- contributi a favore delle Regioni e degli altri enti territoriali (articoli da 10 a 12);
- misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica (articoli da 13 a 17);
- misure urgenti a supporto della scuola, dell’università e della famiglia (articoli da 18 a 27).
Pur apprezzando lo sforzo economico di cui al Decreto, pari a circa 1,6 miliardi di Euro, gli interventi adottati non possono (e non devono) ritenersi risolutivi.
In ogni caso, con particolare riferimento alla prima linea di intervento, il Governo ha inteso sostenere quanti, nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, abbiano subito divieti e/o sospensioni a causa della pandemia da Covid-19, prevedendo, tra l’altro:
- il rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 2, D.L. n. 73/2021, come convertito (con modificazioni) dalla Legge n. 106/2021 e la sospensione dei termini relativi ai versamenti da corrispondere a gennaio 2022, relativamente all’I.V.A. e alle ritenute operate, il cui pagamento potrà essere effettuato entro il 16 settembre 2022, senza l’applicazione di sanzioni e interessi a carico dei contribuenti (art. 1);
- l’istituzione di un Fondo per il rilancio di determinate attività economiche, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (art. 2);
- il rifinanziamento del Fondo previsto dall’art. 26, D.L. n. 41/2021, come convertito (con modificazioni) dalla Legge n. 69/2021, a favore di parchi tematici, parchi geologici, acquari e giardini zoologici (art. 3);
- l’incremento del c.d. Fondo Unico Nazionale Turismo, di cui all’art. 1, comma 366, Legge n. 234/2021 (art. 4);
- il riconoscimento del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili, di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese turistiche che abbiano subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (art. 5);
- la proroga del termine ultime per la fruizione del Bonus terme di cui all’art. 29bis, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 (art. 6);
- l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015 per i datori di lavoro operanti nei settori di cui ai codici ATECO inseriti nell’Allegato I del Decreto che sospendano o riducano l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015 (art. 7);
- l’incremento e/o la proroga dei fondi a sostegno del settore della cultura, introdotti dagli artt. 89, comma 1, D.L. n. 18/2020; 183, comma 2, D.L. n. 34/2020 e 65, commi 6 e 7, D.L. n. 73/2021, così come rispettivamente convertiti, con modificazioni, dalle Leggi n. 27/2020, n. 77/2020 e n. 106/2021 (art. 8);
- l’incremento e la proroga delle misure di sostegno agli operatori sportivi, già introdotte dal D.L. n. 229/2021, nonché la possibilità di destinare le risorse del Fondo unico di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (art. 9);
- l’introduzione di un credito di imposta del 5% del costo sostenuto per gli investimenti diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Dicasteri della transizione ecologica e dell’economia.
A cura di Andrea Ziletti e Mauro Tosoni