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L’Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello formulato da una società commerciale di diritto svedese per acquisti effettuati in Italia. In modo particolare, la società Istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del rilevante credito di IVA che si è generato nelle operazioni infra descritte, chiarimenti sulla…
…“necessità di identificazione in Italia al fine di regolarizzare la propria posizione in ordine alle operazioni effettuate” e sulla “individuazione della procedura più idonea ad ottenere il rimborso dell’imposta versata in Italia”.
L’Istante è una società di diritto svedese senza stabile organizzazione in Italia che effettua operazioni di commercio, acquistando merce da Paesi dell’UE o extra UE e rivenduta al cessionario finale, anch’egli soggetto appartenente a Paesi dell’Unione o terzi.
Nei mesi di aprile e maggio 2023, l’Istante ha acquistato merce da due fornitori finlandesi senza stabile organizzazione in Italia ma ivi identificata ai fini d’IVA ai sensi dell’art. 35-ter DPR 633/1972.
Cessionario finale della merce era infine un soggetto residente in Italia.
L’Istante non era al corrente, tuttavia, che la merce già era in Italia a seguito di un trasferimento intracomunitario: in questo modo il cedente, dopo aver inizialmente emesso una fattura senza addebito d’IVA, emetteva un documento di vendita con un addebito d’IVA al 22%, poi addebitato anche al cessionario finale attraverso la pratica del reverse charge.
Complessità IVA nelle operazioni transfrontaliere
Il contribuente, formulando l’interpello, prospettava una soluzione secondo cui le operazioni supra descritte avrebbero rilevanza in Italia poiché le merci si sarebbero trovate sul territorio nazionale “a seguito di un transito intracomunitario o importazione definitiva eseguita da soggetto non residente ma identificato ai fini di IVA”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sarebbe rilevante, secondo l’Istante, il combinato disposto degli artt. 7-bis e 17 del DPR 633/1972.
Interpretazione legale e richiesta di rimborso IVA
Alla luce di questi riferimenti e soprattutto della sentenza C-385/09 della CGUE, l’Istante rappresentava anche come la mancata identificazione non sarebbe “causa di esclusione del diritto alla detrazione e di conseguenza al rimborso della maggiore imposta versata”.
Inoltre, queste operazioni, sempre secondo l’Istante, non avrebbero reso necessaria l’identificazione sul territorio nazionale, considerato che non vi erano stati ulteriori adempimenti di natura contabile o dichiarativa ai fini unionali.
Per quanto attiene al rimborso dell’imposta, l’Istante affermava di poter esperire la procedura elettronica di cui all’art. 38-bis2 DPR 633/72, secondo cui non sarebbe stato necessario un rappresentante fiscale italiano.
Soluzione individuata dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente, purché sussistano le condizioni infra specificate.
L’iter argomentativo seguito dall’Agenzia parte dalla disamina dell’art. 17 DPR 633/72 per il quale, in presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti non stabiliti ai fini d’Iva in Italia, il cedente deve emettere una fattura con IVA utilizzando una partita IVA italiana acquisita mediante identificazione diretta oppure mediante un rappresentante fiscale: in questo caso sarebbe compito dei fornitori finlandesi l’assolvimento in modo ordinario gli obblighi di rivalsa e di versamento dell’IVA.
All’Istante sarebbe permesso, secondo il dettame dell’art. 38- bis2 DPR 633/72 il rimborso dell’IVA mediante procedura elettronica.
Requisiti per la fatturazione e il rimborso IVA
La procedura di rimborso non è attivabile: in presenza in Italia di una stabile organizzazione; se è stato effettuato l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile; se sono state effettuate operazioni attive – comprese cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. d1 d.l. 331/1993 e le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 DPR 633/1972, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, di operazioni per le quali l’imposta è assolta dal committente/cessionario con il meccanismo del reverse charge;
se sono state effettuate operazioni di cui all’art. 74 -septies DPR 633/1972;
se sono state effettuate nel Paese di stabilimento operazioni che non danno diritto alla detrazione (o solo parzialmente, nel qual caso il rimborso sarà proporzionale alla parte di IVA detraibile).
Criteri e tempistiche per la richiesta di rimborso IVA
L’Agenzia spiega altresì che il rimborso mediante portale elettronico può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale: la richiesta va rispettata in caso di rimborso trimestrale a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo e, in caso di rimborso annuale, dal primo gennaio dell’anno successivo fino al 30 settembre dello stesso anno.
Se il credito IVA è per un periodo inferiore a tre mesi, il contribuente può ottenere il rimborso solamente mediante la richiesta annuale.
Fonte: Agenzia Entrate, Risposta n. 449/2023.
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