Sì alla cessione ecobonus alle reti di imprese

Con un recente intervento l’Agenzia delle Entrate ha confermato la cessione del credito d’imposta “Ecobonus” alle reti di imprese.
Approfondiamo gli aspetti pratici di tale operazione…

Confermata la cessione dell’ecobonus
alle reti di imprese

Ripercorriamo i fatti.

Tutto nasce dalla proposizione di un’istanza di interpello da parte di una società specializzata in interventi di riqualificazione energetica.
In particolare, la stessa dichiara di essere intenzionata a realizzare le predette opere su edifici
esistenti di proprietà di diverse persone fisiche, le quali:

“avranno diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica
di cui all’articolo14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ma vogliono optare per la
cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge
27 dicembre 2017, n. 205”.

Aggiunge, tuttavia, che “I soggetti beneficiari sono tutti cosiddetti ‘capienti’ e vogliono cedere i
crediti fiscali ad altre aziende collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Il quesito posto all’Ente Impositore è quindi il seguente:

Può una società rientrante nella sua rete di imprese acquistare il credito d’imposta, non in qualità appunto di fornitrice, ma solo perché collegata al rapporto che ha dato origine alla detrazione? E se le due imprese svolgono attività differenti e non collegabili?

Cessione ecobonus

Come noi tutti sappiamo, ai sensi del 2 sexies comma del citato articolo 14, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

Soggetti privati che conservano, peraltro, la facoltà di cedere a loro volta il credito ricevuto ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, professionisti o lavoratori autonomi, imprese, società ed enti.

Rimangono esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Trattasi di un meccanismo che, se da un lato facilita il consumatore nel reperire liquidità utile a sostenere parte dei costi per la ristrutturazione, dall’altro consente al cessionario, nel nostro caso l’impresa, di ridurre l’imposta erariale, i cui importi, se raffrontati a quelli di un normale cittadino, appaiono senz’altro maggiori.

Tale cessione, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della legge di Bilancio 2018) a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Perfezionamento della cessione del credito con la comunicazione all’A.F.

In sintesi, in conformità al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110, e al provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, affinché la cessione
di credito si perfezioni è necessario che l’operazione venga comunicata all’amministrazione finanziaria:

  • utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia;

  • tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa (in quest’ultimo coso con allegato un documento d’identità valido).

La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Tornando al caso d’interesse, per rispondere all’interpello della società, l’Agenzia delle Entrate ha fatto richiamo alla circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E e alla circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E.

In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Trattasi, come è ovvio, di una limitazione volta nasce a scongiurare gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni.

Nella richiamata circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, evidenziato che:

“nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”.
Ne consegue che, ai fini della cedibilità del credito, il collegamento necessario va individuato nel mero “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, non rilevando il tipo di attività svolta dall’istante.

Detta novità rappresenta senza dubbio un elemento positivo per le reti di impresa esistenti sul territorio, le quali, usufruendo di questa concessione, possono diminuire in maniera consistente la pretesa erariale loro riferita.

In conclusione, unico fattore rilevante è la presenza, all’interno della rete, di una società specializzata in attività di riqualificazione energetica.

Per ulteriori approfondimenti leggi “Cessione credito Ecobonus e Simabonus: come si procede e le novità“ di Devis Nucibella

A cura di Andrea Ziletti – Giovedì 30 aprile 2020

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